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Agibilità e abitabilità: cosa ti serve per comprare o vendere casa?

abitabilità e agibilità

Agibilità e abitabilità. Sicuramente se ti stai muovendo nel mercato immobiliare hai sentito parlare di entrambe. Ma cosa sono? E quali sono le differenze? Sono sempre obbligatorie? Questo articolo risponderà a tutte queste domande.

Cos’è l’agibilità di un immobile?

L’agibilità è un documento che attesta l’idoneità delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico di un edificio o unità immobiliare e degli impianti ad esso relativi. In sintesi, certifica che l’immobile è in grado di assolvere alla sua funzione, cioè quella di essere abitato, garantendo quindi la sua utilizzabilità.

Agibilità e abitabilità: due termini per lo stesso significato

I due termini agibilità e abitabilità significano oggi la stessa cosa, sono stati infatti equiparati con il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Esistono due termini differenti in quanto in passato l’abitabilità riguardava gli immobili residenziali mentre l’agibilità era obbligatoria per immobili con altra destinazione d’uso.

Dal 2001 in poi il termine utilizzato nella normativa è unico ed è “agibilità”.

L’agibilità: è obbligatoria?

L’obbligo di richiesta di abitabilità per gli immobili ad uso abitativo è stato introdotto con il Regio Decreto n. 1265 del 1934. Non è pertanto obbligatorio che gli immobili edificati prima dell’emanazione di questo Decreto siano dotati di questa attestazione.

Attualmente, ed in linea generale, l’agibilità va richiesta dopo la costruzione di un nuovo fabbricato oppure a seguito di interventi su un immobile già esistente che comportino modifiche strutturali. Le modifiche devono essere tali da influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell’edificio o dell’unità immobiliare e dei relativi impianti.

La richiesta deve essere presentata da un tecnico abilitato, secondo le modalità previste dalla normativa. Da notare che ogni Regione e ogni Comune può implementare le linee guida della normativa nazionale con proprie normative locali. Alla luce di tutto questo, sia che tu stia comprando o vendendo casa, dato che ogni Comune ha le sue regole, è opportuno verificare tramite un tecnico abilitato se il tuo immobile è provvisto di abitabilità (e se tale abitabilità è ancora “valida”).

In caso di compravendita?

Nonostante si sia molto discusso su questo quesito, la risposta condivisa dalla maggior parte della giurisprudenza è: no, non è obbligatorio fornire al notaio rogante copia o estremi dell’agibilità/abitabilità dell’immobile oggetto di compravendita. La mancanza del certificato, o l’omessa consegna di esso al notaio, non costituisce un vizio dell’atto di per sé tale da indurne la risoluzione.

Nella realtà dei fatti, tuttavia, è da tenere in considerazione il fatto che oggi le compravendite sono quasi sempre affiancate ad un mutuo. Quando un Istituto di Credito eroga il mutuo, mette a garanzia dei “soldi” che sta concedendo l’immobile stesso, iscrivendo su di esso un’ipoteca. È prioritario interesse dell’Istituto di Credito, quindi, accertarsi che il bene sul quale sta per iscrivere un’ipoteca sia idoneo a costituire garanzia del credito erogato e sia, pertanto, in grado di assolvere alla sua funzione e di essere utilizzato. Tale capacità del bene è garantita, come abbiamo visto all’inizio, proprio dal certificato di abitabilità/agibilità, che è molto spesso, quindi, risulta essere un documento fondamentale richiesto dalla Banca che eroga il mutuo.

In caso di vendita o di acquisto di un immobile è sempre opportuno farsi supportare da tecnici specializzati, come LinkSoluzioni, in grado di fornirti tutte le informazioni utili per muoversi al meglio nella compravendita e non trovarsi così di fronte a spiacevoli sorprese.