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Detrarre gli interessi sul mutuo

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Lo sapevi che è possibile detrarre gli interessi sul mutuo per la prima casa?

Questa detrazione dall’IRPEF è pari al 19% degli interessi passivi e delle spese accessorie pagate nell’anno e va fatta nella dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. Unico). 

Vuoi sapere come detrarre gli interessi sul mutuo per la prima casa?

In questo articolo ti spiegheremo cosa si intende per prima casa, a chi spettano le detrazioni, come funziona in caso di mutuo cointestato e quali sono le limitazioni.

Cosa si intende per “prima casa”?

Per “prima casa” si intende la prima abitazione di proprietà ed è proprio su questa abitazione che possono essere applicate le agevolazioni fiscali del 19%.

Su altri immobili acquistati successivamente (casa al mare, in montagna etc.), infatti, non è possibile applicare le detrazioni fiscali.

Chi può detrarre gli interessi sul mutuo

L’agevolazione fiscale spetta a chi ha sottoscritto il mutuo stesso, garantito da ipoteca, per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa.

Il contribuente deve essere sia acquirente dell’immobile che intestatario del relativo mutuo.

In caso di mutuo cointestato

Se il finanziamento è stato sottoscritto in coppia, entrambi i coniugi potranno calcolare il 19% di sgravio IRPEF su un massimo di 2.000 euro rispetto agli interessi certificati dalla banca.

Se invece il mutuo è cointestato e uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo potrà fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi.

Detrarre gli interessi: quali sono le limitazioni

La detrazione è ammessa fino ad un importo massimo di € 760,00 anno (massimo imponibile € 4.000,00 *19% ).

Da precisare inoltre che, in caso di ristrutturazione della prima casa, si può usufruire della detrazione del 19% solo se i lavori di ristrutturazione vengono eseguiti entro due anni dall’acquisto dell’immobile.

Per maggiori informazioni puoi richiedere un appuntamento con un nostro consulente che ti fornirà tutte le informazioni necessarie.

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Riferimenti normativi
DPR n. 917/1986 – Art. 15 comma 1 lettere a) e b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.