L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 febbraio 2024, all’esito del procedimento istruttorio condotto nei confronti della Link Soluzioni srl e avente ad oggetto le clausole contenute nel modello contrattuale denominato “Mandato di Mediazione Creditizia” (di seguito anche “Modello Contrattuale”) utilizzato dalla Link Soluzioni srl per lo svolgimento della propria attività di intermediazione creditizia
ha deliberato
- a) che la clausola di cui all’articolo 4 del Mandato di Mediazione Creditizia, adottato da Link Soluzioni S.r.l., integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera t), del Codice del Consumo, e ne ha vietato l’utilizzo, per le ragioni e nei limiti sinteticamente esposti nell’estratto del provvedimento riportato di seguito;
- b) che la clausola di cui all’articolo 9 del Mandato di Mediazione Creditizia, adottato da Link Soluzioni S.r.l., descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere f) e t), del Codice del Consumo, e ne ha vietato l’utilizzo, per le ragioni e nei limiti sinteticamente esposti nell’estratto del provvedimento riportato di seguito.
https://www.linksoluzioni.it/wp-content/uploads/2024/03/Agcm-Allegato-al-provvedimento.pdf